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R.D. 28/04/1938 n. 1165Art. 345. L' istituto svolge la propria attività: a) nei comuni capoluoghi di provincia con esclusione di messina e di reggio calabria, per le quali città valgono le disposizioni di cui al titolo i della parte seconda; b) a taranto, anche per gli alloggi che, per un importo di lire 3.000.000 prelevabili dal fondo di cui all'art. 364, comma primo, l'istituto è autorizzato a costruire per essere concessi in locazione agli ufficiali della r. marina, ivi in servizio permanente effettivo, e coi benefici di cui agli articoli 370 e 371. A questi alloggi, per quanto non previsto dagli articoli 382 e 383, so- no applicabili le disposizioni che disciplinano la normale attività dell'istituto per la costruzione e gestione delle case destinate agli impiegati dello stato; c) a rodi, dove l'istituto, avvalendosi delle somme di cui al penultimo comma dell'art. 364, è autorizzato a costruire ed assegnare case nei limiti di spesa di non oltre un milione e mezzo, secondo norme da stabilirsi con decreto del ministro per le finanze, di concerto con quelli per gli affari esteri, per i lavori pubblici e per la guerra; d) a lero, dove l'istituto è autorizzato, in base a norme che occorrendo sa- ranno stabilite con decreto del ministro per le finanze, di concerto con quello pei lavori pubblici, a costruire ed assegnare case nel limite di spesa di non oltre un milione e mezzo, avvalendosi dei fondi di cui al penultimo comma dell'art. 364; e) in somalia od anche nelle altre colonie dove l'istituto, in base a norme da stabilirsi con decreto del ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'africa italiana e pei lavori pubblici, è autorizzato, coi fondi di cui al penultimo comma dell'art. 364, a costruire ed assegnare case fino all'importo massimo di tre milioni nella somalia e nei limiti da determinarsi dal ministro per le finanze, di concerto con quello pei lavori pubblici, nelle altre colonie; f) nelle località che saranno indicate dal ministero della guerra, agli effetti della costruzione di fabbricati destinati ad alloggi per ufficiali e sottufficiali del r. esercito, senza le limitazioni contenute alla lettera a); g) nel comune di augusta; h) nelle località dell'africa orientale italiana nelle quali sarà riconosciuto il bisogno di case per il personale civile e militare, in base a norme da stabilirsi con decreto del ministro per le finanze di concerto con quelli per l'africa italiana e per i lavori pubblici, salvo restando il disposto di cui alla lettera e). In dette norme sarà anche determinato quali fra le disposizioni legislative e regolamentari relative all'attività che l'istituto svolge nel regno siano applicabili, ove occorra, con gli opportuni adattamenti alle costruzioni qui previste. Art. 346. L' istituto può, pel raggiungimento dei suoi fini, compiere le seguenti operazioni: -primo acquistare terreni e renderli edificabili; -secondo ricevere le aree, o complessi di aree edificatorie ceduti dal demanio dello stato a norma dell'art. 374; - terzo costruire od eccezionalmente acquistare o rilevare case da altri enti e provvedere a quanto occorre per l'adattamento, per la manutenzione e la buona conservazione di esse; -quarto contrarre mutui con la cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito fondiario. Art. 347. Le case costruite od eccezionalmente acquistate dall'istituto, debbono possedere i requisiti della casa popolare od economica secondo le norme vigen ti. I fabbricati, salvo casi eccezionali, debbono essere costruiti a sistema intensivo col criterio di assicurare la maggiore economia di spesa e di utilizzare lo spazio in modo da ricavare il massimo numero di alloggi, con divieto di adattamenti non economici. La proprietà delle case appartiene all'istituto, dal quale sono concesse in affitto secondo norme e modalità stabilite negli articoli seguenti. Art. 348. Sono organi dell'istituto: a) il comitato centrale di amministrazione; b) i comitati provinciali; c) i comitati locali nelle città non capoluogo di provincia per le case degli ufficiali e sottufficiali; d) il governatore delle isole dell'egeo per le costruzioni in rodi ed in lero; e) i governatori per le costruzioni effettuate nelle colonie di loro giurisdizione; f) il vice-governatore generale per l'africa orientale italiana. Art. 349. Il comitato centrale è composto: a) del presidente dell'istituto, nominato dal ministro per le finanze di concerto con il ministro pei lavori pubblici, che lo presiede; b) del direttore generale della cassa depositi e prestiti; c) di un rappresentante dei ministeri dei lavori pubblici, delle finanze e delle corporazioni; d) del direttore generale del genio militare, in rappresentanza dell'amministrazione militare; e) di un ispettore superiore del genio civile; f) del direttore capo della divisione per le case popolari ed economiche presso il ministero dei lavori pubblici; g) del presidente dell'associazione generale fascista del pubblico impiego o, per sua delega, del fiduciario dell'associazione medesima in rappresentanza di quest'ultima; h) di un rappresentante di ciascuno dei cinque enti finanziatori che abbiano anticipato maggiori somme per le costruzioni dell'istituto, con facoltà, negli altri enti finanziatori, di incaricare uno dei detti rappresentanti per la trattazione, presso il comitato centrale, degli affari che loro interessano; i) del segretario generale la cui nomina è di spettanza del comitato centrale e dev'essere ratificata dai ministri pei lavori pubblici e per le finanze. I componenti del comitato di cui alle lettere b), d) ed f) possono, in caso di assenza od impedimento, essere sostituiti dai funzionari che rispettivamente ne facciano le veci. Durante il tempo nel quale il presidente ed il segretario generale si trovano in carica e nell'effettivo esercizio delle loro funzioni, è ad essi attribuito rispettivamente, ai soli effetti gerarchici, rango equiparato a quello dei funzionari di grado IV e V, salvo che il presidente non abbia, per altro titolo, rango più elevato. Art. 350. Il comitato centrale è convocato dal presidente e si aduna in Roma. Esso è chiamato a deliberare: a) sul regolamento interno e sul trattamento del personale; b) sul bilancio preventivo e su quello consuntivo; c) sui programmi di costruzione; d) sull'ordinamento dei servizi tecnico, amministrativo e di ragioneria presso la sede centrale ed, occorrendo, presso le rappresentanze locali; e) su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che rivestano particolare importanza per l'istituto; f) sull'opportunità di avvalersi dell'opera di preesistenti istituti che abbiano svolto notevole e regolare attività nel campo dell'edilizia popolare. Art. 351. Al presidente dell'istituto spetta provvedere su tutti gli affari di ordinaria amministrazione in base alle direttive di massima deliberate dal comitato. Ad esso è assegnata una indennità di carica da fissarsi, per ciascun esercizio, con decreto del ministro per le finanze di concerto con quello pei lavori pubblici. Art. 352. Il comitato provinciale è costituito nei capoluoghi di provincia con sede pres- so l'intendenza di finanza ed è composto dall'intendente, che lo presiede, da un giudice designato dal presidente del tribunale, dall'ingegnere capo del genio civile e dal podestà, o da loro delegati, nonché dal fiduciario provinciale dell'associazione generale fascista del pubblico impiego. Ogni comitato ha un segretario nominato dall'intendente tra gli impiegati statali del capoluogo della provincia. Art. 353. Il comitato locale, nelle sedi non capoluoghi di provincia, è composto dal po destà che lo presiede e da due membri di cui uno nominato dall'istituto e l'altro dall'autorità militare. Art. 354. Le rappresentanze locali sono costituite man mano che l'istituto potrà estendere la sua azione nelle varie località. Art. 355. La rappresentanza legale dell'istituto spetta al suo presidente. Nei capoluoghi di provincia la rappresentanza dell'istituto compete ai comitati provinciali e nelle altre località ai comitati locali. La rappresentanza dell'istituto nel comune di augusta verrà disciplinata con norme da emanarsi mediante decreto del ministro per le finanze di concerto con quello pei lavori pubblici. La rappresentanza dell'istituto spetta, a tutti gli effetti, a rodi ed a lero al governatore delle isole egee e nelle colonie ai rispettivi governatori. In pendenza della emanazione delle norme di cui all'art. 345, lettera h), la rappresentanza dell'istituto nell'africa orientale italiana è demandata al vice governatore generale, con facoltà di delega ad uno o più funzionari di governo e con osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni che regolano l'istituto stesso. L'istituto può avvalersi per la consulenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio, dell'avvocatura dello stato. Art. 356. Le prestazioni dei componenti gli organi dell'istituto sono gratuite. Si fa sol- tanto luogo al pagamento delle prestazioni stesse nonché alla corresponsione di una medaglia di presenza di l. 30 al lordo delle riduzioni di cui ai rr. decreti- legge 20 novembre 1930 n. 1491 e 15 aprile 1934 n. 561 per seduta favore dei membri del comitato centrale - escluso il presidente - e del segretario. Le medaglie di presenza non possono superare il numero di quaranta all'anno per ciascun componente. Le funzioni del segretario generale dell'istituto sono retribuite a norma del regolamento per il personale dell'istituto stesso. CAPO II Attribuzioni dell'istituto - soci del cessato istituto romano cooperativo - affitti, conti correnti, spese e bilanci Art. 357. L’ istituto provvede: a) alla riscossione degli affitti; b) al versamento agli istituti mutuanti delle rate mensili d'interessi afferenti ai mutui concessi; c) alla sorveglianza tecnica, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, nonché a tutti i compiti tecnici, amministrativi e contabili per assicurare lo svolgimento del programma, la gestione e la tutela degli immobili; d) all'espletamento degli eventuali incarichi previsti dall'art. 69. Il ministero dei lavori pubblici, se richiesto dall'istituto, ha facoltà di autorizzare di volta in volta l'istituto stesso ad avvalersi degli uffici del genio civile per la direzione dei lavori e la manutenzione degli stabili. Analogamente il ministero della guerra ha facoltà, sempre su richiesta dell'istituto, di autorizzare l'istituto stesso ad avvalersi degli uffici del genio militare per la direzione dei lavori e la manutenzione degli alloggi di cui al secondo comma dell'art. 343. Art. 358. L' istituto nazionale, a salvaguardia dei diritti dei soci del cessato istituto romano cooperativo, osserverà le norme seguenti. Per quanto riguarda sia i fabbricati già eseguiti, in corso di costruzione o già finanziati alla data del 9 dicembre 1924 e per i quali l'istituto romano cooperativo aveva conservato bilancio ed amministrazione propri, sia i fabbricati comunque già locati, in costruzione od in corso di finanziamento alla data 31 dicembre 1930, sia in- fine quelli finanziati col mutuo di cui all'art. 344, sono fatti salvi tutti i diritti dei locatari o soci del cessato istituto o delle loro famiglie, anche agli effetti della rinnovazione dei contratti alla loro scadenza, giusta le norme del suo statuto approvato con r. decreto 20 maggio 1928 n. 1284. Per i detti fabbricati resta ferma la facoltà di dare in locazione aree e locali anche a non impiegati per l'esercizio di servizi necessari od opportuni per la generalità dei soci nonché quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 26 dello statuto predetto di spettanza, ora, del presidente. Le disposizioni di cui al precedente comma avranno vigore finché siano in vita soci del cessato istituto romano, regolarmente iscritti alla data 31 dicem bre 1930 e loro aventi diritto a norma dello statuto surricordato: dopo di che fabbricati entreranno nella piena disponibilità dell'istituto nazionale e saranno assoggettati alle norme di esso. Restano fermi i contributi annui stabiliti dall'art. 20 del ridetto statuto per gli scopi e benefici in esso indicati.
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